Ordinanza sulla gestione dei figli di donne incarcerate
Innsbruck, 26 ottobre 1787
Le autorità giudiziarie non dovevano soltanto arrestare e punire i criminali. Quando a essere incarcerati erano un padre di famiglia o una madre, esse dovevano provvedere anche al mantenimento del nucleo familiare e, soprattutto, dei figli minori.
L’ordinanza stabilisce che i figli delle donne trattenute in carcere vanno affidati alla pubblica assistenza nel caso in cui non ci siano né dei beni, né degli amici benestanti che possano farsene carico e i mezzi del fondo penale non bastino al loro mantenimento. Essa ha il dovere di trovare loro una sistemazione in orfanotrofio, in famiglia o nel comune di origine dei genitori, oppure di rimediare loro un posto di apprendista.